Soggetti delegati per la stipula dei prestiti on line

07 giugno 2012 ore 19:51 segnala
Nell’ambito delle deleghe societarie per la sottoscrizione dei prestiti on line occorre, richiamare l'attenzione sulla circostanza che nei moduli convenzionali di delega è contenuta una clausola che prevede una dichiarazione del delegante alla Finanziaria on line, di tenore simile al seguente: "Nel darvi atto che la persona o le persone autorizzate a termini della presente sono naturalmente capaci, Vi dichiariamo che assumiamo a nostro carico ogni conseguenza per l'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma art. 1389 del codice civile per la validità delle operazioni compiute per nostro conto dalle anzidette persone", restando Voi esonerati da ogni e qualunque indagine o responsabilità al riguardo".
Come si può vedere anche nell’ipotesi non di una vera e propria procura ad negotia, ma di semplice delega di alcuni poteri di firma, le Finanziarie on line tendono a cautelarsi addossando ai deleganti le conseguenze derivanti da eventuali incapacità dei delegati.
D'altra parte bisogna ammettere che la notevole massa di deleghe esistente nella realtà operativa delle Finanziarie on line, renderebbe praticamente impossibile alle stesse finanziarie di rete un'attività di controllo simile a quella richiesta per ottemperare alle prescrizioni indicate dal richiamato articolo 1389 del codice civile.

Ovviamente i poteri attribuiti ad amministratori o comunque ai rappresentanti o delegati dell'affidato potranno variare o modificarsi nel tempo.
Bisognerà, per tale motivo, fornire sempre alla Finanziaria on line copia dei verbali o comunque di tutti i documenti che determinano un mutamento nei cosiddetti poteri di firma come sopra specificati, fermo restando che le eventuali conseguenze negative discendenti da omissioni a tali adempimenti, saranno quasi sempre a carico dell'affidato medesimo.

Per maggiori informazioni sui prestiti on line si consiglia, inoltre, di visitare il seguente blog:http://prestitionline24.altervista.org/.

Delega a terzi per la sottoscrizione dei prestiti on line

07 giugno 2012 ore 19:43 segnala
In un contesto societario è possibile riscontrare la fattispecie che l’affidatario alle gestione delle richieste dei prestiti on line, possa delegare la gestione a un terzo procuratore di molti rapporti scaturenti dai prestiti on line, tramite la compilazione e la sottoscrizione di un modulo appositamente predisposto dalle Finanziarie on line.
Tale modulo comunemente definito alter ego prevede, generalmente , la delega da parte dell'affidato a favore del terzo procuratore dei seguenti poteri:
- prelevamento delle disponibilità liquide;
- prelevamento di somme a valere sui prestiti on line accordati;
- versamento di somme e assegni a credito del conto corrente; -
- girata per l'incasso o l'accredito del portafoglio commerciale;
- emissione di cambiali tratte;
- girata per lo sconto del portafoglio commerciale;
- ordinare aperture di credito online semplici o documentarie. In ordine ai rapporti intercorrenti tra delegante, delegato e la Finanziaria on line, bisogna rammentare l'articolo 1389 del codice civile. In concreto il medesimo articolo fa riferimento al fatto che quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è sufficiente che questi abbia la capacità di intendere e volere, in ragione alla natura e al contenuto del contratto medesimo, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

Responsabilità nella stipula dei prestiti on line

07 giugno 2012 ore 19:41 segnala
Qual è la responsabilità di un’amministrazione di una società in ordine alla sottoscrizione di un prestito on line ?

Per quanto attiene la specifica domanda è appena il caso di fare riferimento ad alcuni articoli del codice civile. In particolare l'articolo 2384 del codice civile che fa richiamo alle limitazioni al potere di rappresentanza riportate nell'atto costitutivo oppure dallo statuto, anche se pubblicate, non possono essere opponibili ai terzi, sempre che non si provi che questi abbiano consapevolmente agito a danno della società.

Altro richiamo specifico viene inoltre enunciato dall'art. 2384 bis del codice civile che fa riferimento all'estraneità all'oggetto sociale degli atti svolti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Tutto ciò vuol dire che nell'ottenimento e nella gestione di un rapporto creditizio relativo alla sottoscrizione di un prestito on line, le eventuali conseguenze dannose scaturenti dal comportamento di un amministratore che oltrepassa il limite dei propri poteri, difficilmente saranno opponibili alla Finanziaria on line.

In altre termini, la Finanziaria on line, alla luce degli articoli sopra citati, si pone nei confronti della società affidata quale "terzo di buona fede" e dunque al sicuro da eccezioni o contestazioni che abbiano origine nell'operato degli amministratori della società medesima. Un discorso in parte simile può anche essere sviluppato per ciò che riguarda i procuratori della società che, nominati dagli amministratori, contribuiscono a esternare e a concretizzare la volontà sociale. In queste ipotesi occorrerà fornire alla Finanziaria on line, a comprova dei poteri di firma del procuratore, il documento detto procura, nel quale sono indicati i poteri attribuiti a tali soggetti.

Prestiti on line, straordinaria amministrazione

06 giugno 2012 ore 19:01 segnala
Facciamo ora il punto sui titolari di poteri di firma straordinaria amministrazione in una società anche in ambito di sottoscrizione di un contratto di prestito on line.

Fra i poteri spettanti a coloro che all’interno di una società hanno delega di firma per la sottoscrizione di atti straordinari, è possibili catalogare le seguenti operazioni:

- prelevamento allo scoperto e, cioè, quando mancano fondi disponibili o quando si realizza uno sconfinamento dal fido concesso;
- sconto di portafoglio commerciale;
- emissione, avallo, accettazione di cambiali;
- nomina di procuratori;
- postergazione di crediti;
- rilascio di garanzie a favore di terzi.

In ogni caso si pone quale fondamentale principio la circostanza che la richiesta di un prestito on line viene considerata sempre dalle Finanziarie on line quale atto di straordinaria amministrazione.

Nell'ambito dei problemi qui dibattuti è necessario anche illustrare due articoli che il codice civile detta in tema di società per azioni e che rappresentano per le Finanziarie on line una notevole salvaguardia in caso di carenza di poteri da parte degli organi della società affidata.

Prestiti on line, amministrazione ordinaria

06 giugno 2012 ore 18:59 segnala
L’importanza dei poteri di firma di ordinaria e straordinaria amministrazione che consentono di poter stipulare i prestiti on line con le finanziarie presenti in rete.

A tal proposito è opportuno puntualizzare che la distinzione tra le due sfere di poteri non è univoca, in quanto non trova un'esplicita regolamentazione nel codice o in altre fonti giuridiche.

Di certo, si può almeno affermare che, in base ai principi generali, l'ordinaria amministrazione consiste in tutti quegli atti che tendono al mantenimento del patrimonio esistente, oppure concernono le attività aventi unicamente per oggetto la spesa del reddito prodotto da tale patrimonio.

Nella straordinaria amministrazione rientrano, invece, tutti gli atti che incidono significativamente sulla vita della società o sulla composizione ed entità del suo patrimonio.

Traducendo, quindi, nell'ambito creditizio tale impostazione e sulla base di quanto solitamente avviene, si può affermare che all'amministratore di società dotato di poteri di firma comprendenti soltanto l’ordinaria amministrazione, sarà permesso in linea di massima:

- prelevamento sulle disponibilità liquide e, cioè, a valere sugli importi depositati in conto corrente oppure sul libretto di risparmio;
- prelevamento del denaro disponibili, in quanto concesse dalla Finanziaria on line a titolo di prestito on line;
- versamento di somme o di assegni a credito del conto corrente o del libretto di risparmio;
- emissione di cambiali tratte;
- girata per l'incasso o l'accredito del portafoglio commerciale (cambiali tratte, vaglia cambiari ecc.).

Prestiti on line, poteri di firma

06 giugno 2012 ore 18:56 segnala
Affrontiamo ora la tematica concernente i poteri di firma connessi alla contrattazione dei prestiti on line, argomento tipico delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda invece il soggetto privato o l'imprenditore individuale non avranno problemi nel dimostrare alla Finanziaria on line di quali facoltà dispongono nella gestione dei propri rapporti scaturenti dalla domanda di prestito on line.

Diversamente per chi si rivolge alla Finanziaria on line in nome e per conto di una società dovrà comprovare indubbiamente la carica ricoperta e quali siano i poteri ad essa collegati.

La Finanziaria on line, in altri termini, non intenderà mai correre il rischio di sottoscrivere un contratto di prestito on line e di gestirne gli sviluppi con soggetti sprovvisti sotto il profilo della rappresentanza poiché prevedibili sono le conseguenze negative che ne deriverebbero a suo carico una volta concesso il prestito on line.

Da ciò nasce, appunto, la necessità per le società di allegare alla domanda di finanziamento on line l'atto costitutivo, lo statuto e i verbali di assemblea e/o di consiglio. In concreto tramite questi documenti si comprova alla Finanziaria on line la qualifica dei soggetti che rappresentano la società e quali siano i poteri di amministrazione che risultano collegati a tali cariche.

Situazione patrimoniale-economica nei prestiti on line

05 giugno 2012 ore 22:18 segnala
L’impresa che fa richiesta un prestito on line dovrà rappresentare la propria situazione patrimoniale-economica il più fedelmente possibile poiché molti sono, in definitiva, gli strumenti a disposizione delle finanziarie on line per controllare la veridicità di quanto dichiarato.

E forse il caso infine di segnalare che l'articolo 95 della legge bancaria prevede sanzioni, tra cui anche la reclusione, a carico di "chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale, e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito".

Sotto questo profilo ulteriori commenti ci sembrano superflui, salvo notare che il legislatore ha inteso evidentemente reprimere le forme più fraudolente di ricorso al credito bancario.

Indubbiamente, la documentazione sino ad ora illustrata, è quella avente strettamente carattere giuridico-amministrativo.

Vi sarà di conseguenza un'ulteriore documentazione di tipo economico attestante il giro d'affari dell’impresa o consistente nel bilancio e conto profitti e perdite della società, non meno essenziale sotto l'aspetto dell'inquadramento sostanziale del prestito on line.

Informazioni commerciali per la concessione dei prestiti

05 giugno 2012 ore 22:15 segnala
Nell’ambito dell’istruttoria effettuata dall’istituto di credito per la concessione dei prestiti on line alle imprese, l’istituto finanziatore on line assumerà normalmente anche delle informazioni commerciali presso fornitori, clienti e altre Aziende di credito, al fine di valutare la serietà, la solidità economica e la stima di cui gode presso i terzi il soggetto che presenta la domanda di prestito on line. Bisogna, inoltre; rammentare che da diversi anni sussiste presso la Banca d'Italia la cosiddetta Centrale dei rischi. Indipendentemente dalle specificazioni successive occorre qui, quanto meno, anticipare alcune caratteristiche di tale istituto. Con la Centrale dei rischi il sistema bancario ha creato una sorta di strumento che consente alle Banche di evitare, se del caso, l'erogazione di ulteriori fidi a soggetti già esposti con altre Banche. In pratica ogni Azienda di credito fornisce mensilmente alla Centrale dei rischi la segnalazione dei clienti affidati per almeno cinquanta milioni di lire e delle relative linee di credito. A sua volta la Centrale dei rischi rielabora globalmente le informazioni pervenute ed è così in grado di fornire per ciascun cliente l'indicazione dell'ammontare complessivo dei fidi bancari ottenuti da ciascun nominativo.

Altra documentazione da produrre per i prestiti on line

05 giugno 2012 ore 22:13 segnala
Un altro documento di particolare importanza richiesto per le società che vogliono ottenere un prestito on line e, parallelo a certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, è il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla Cancelleria delle società commerciali del Tribunale civile competente;
e) le società dovranno, inoltre, produrre copie dell'atto costitutivo e dello statuto; in particolare da tali documenti l’Istituto di credito potrà rilevare:
- l'oggetto sociale e, cioè, quale sia il campo specifico di attività della società;
- la durata della società e l'ammontare del capitale sociale;
- la sede sociale;
- l'indicazione di quali siano gli organi amministrativi previsti per il funzionamento della società stessa e quali siano esattamente i poteri e le facoltà attribuiti a ciascuno di essi;
- sulle società incomberà anche l'onere di produrre copia dei verbali di assemblea o di consiglio di amministrazione in cui compaia la nomina dei soggetti che ricoprono cariche sociali, la specificazione espressa dei loro poteri o la delega di tali poteri a determinati soggetti quali gli amministratori delegati o, in veste minore, i procuratori.
Naturalmente anche a carico dei compilatori del Modello B dell’istanza di richiesta dei prestiti on line verranno compiute le visure catastali.

Certificato di iscrizione per i prestiti on line

05 giugno 2012 ore 22:11 segnala
Le imprese che richiedono un prestito on line, devono, compilare il modello B, nonché il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
In tale certificato, utile al fine del conseguimento di un prestito on line sono presenti le seguenti voci:
- la denominazione dell'imprenditore individuale (cioè la cosiddetta "ditta"), o quella della società;
- il tipo di attività svolta;
- l'indicazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie dell'impresa;
- l'oggetto, il capitale sociale sottoscritto e versato, il nominativo dei soci, quello degli amministratori;
- la specificazione, per sommi capi, dei poteri attribuiti agli amministratori stessi;
- la data di costituzione dell'impresa, la durata prevista e la data di iscrizione alla Camera di Commercio.
Si tratta fondamentalmente di una serie di elementi ufficiali che devono essere forniti per permettere alla Banca l'inquadramento "burocratico" della pratica del prestito on line e la ripartizione dei soggetti affidati nei vari settori merceologico.