Prestiti on line, poteri di firma

06 giugno 2012 ore 18:56 segnala
Affrontiamo ora la tematica concernente i poteri di firma connessi alla contrattazione dei prestiti on line, argomento tipico delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda invece il soggetto privato o l'imprenditore individuale non avranno problemi nel dimostrare alla Finanziaria on line di quali facoltà dispongono nella gestione dei propri rapporti scaturenti dalla domanda di prestito on line.

Diversamente per chi si rivolge alla Finanziaria on line in nome e per conto di una società dovrà comprovare indubbiamente la carica ricoperta e quali siano i poteri ad essa collegati.

La Finanziaria on line, in altri termini, non intenderà mai correre il rischio di sottoscrivere un contratto di prestito on line e di gestirne gli sviluppi con soggetti sprovvisti sotto il profilo della rappresentanza poiché prevedibili sono le conseguenze negative che ne deriverebbero a suo carico una volta concesso il prestito on line.

Da ciò nasce, appunto, la necessità per le società di allegare alla domanda di finanziamento on line l'atto costitutivo, lo statuto e i verbali di assemblea e/o di consiglio. In concreto tramite questi documenti si comprova alla Finanziaria on line la qualifica dei soggetti che rappresentano la società e quali siano i poteri di amministrazione che risultano collegati a tali cariche.
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Affrontiamo ora la tematica concernente i poteri di firma connessi alla contrattazione dei prestiti on line, argomento tipico delle persone giuridiche. Per quanto riguarda invece il soggetto privato o l'imprenditore individuale non avranno problemi nel dimostrare alla Finanziaria on line di quali...
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06/06/2012 18:56:24
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