DENTI DEVITALLIZZATI: CANCRENE CONTROLLATE
LORENZO ACERRA
Dubbi sui denti devitalizzati
denti devitalizzati
Che cos’è un dente devitalizzato? E’ una cancrena controllata!
Fino a 20 anni fa alla professione odontoiatrica piaceva pensare che fosse una mummificazione del dente morto completamente riuscita, che non provocasse il seppur minimo rilascio tossico nell’organismo.
Ma ora tre tipi di analisi cliniche hanno smentito ciò:
Per prima cosa, tutti i denti devitalizzati risultano infetti da potenti batteri anaerobici, al cui confronto le tossine del tetano o del botulismo sembrano pargoletti innocui.
Per seconda cosa, il prof. Boyd Haley ha misurato il rilascio cronico nell’organismo di basse dosi di tossine del metabolismo dei batteri presenti nei denti devitalizzati.
Per terza cosa, il Prof. Jerry Bouquot ha dimostrato con l’analisi sonografica applicata alla mandibola (“Cavitat”) che il 100% dei denti devitalizzati accumula negli anni sull’osso adiacente livelli crescenti di metaboliti dell’infiammazione che portano ad osteonecrosi ed infezioni ossee gradualmente progressive (cavitazioni ossee).
L’unico successo di cui la devitalizzazione si può veramente vantare è che, avendo ucciso il dente e avendo intossicato chimicamente il dente e i tessuti circostanti, il tessuto non ha più la possibilità di dare reazioni locali al micro-marciume e all’infiammazione cronica che è lì e che da lì può iniziare ad invadere l’organismo.
Perché c’è stato questo fallimento nella mummificazione del dente morto?
Un pezzo di carne morta marcisce dopo un po’, diventa strano, lo stesso succede ai canali secondari di polpa che il dentista non ha proprio visto quando andava a fare la devitalizzazione.
Non li ha visti e quindi non li ha rimossi perché è...
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO:
http://rumoridallanatura.blogspot.it/2013/12/denti-devitallizzati-cancrene.html
DENTI DEVITALLIZZATI: CANCRENE CONTROLLATE
15 gennaio 2014 ore 03:20 segnala161a1eb7-cb1b-4388-b376-b5e41dee85bb
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LE SMART TV SPIANO: LA SCOPERTA DI UN INFORMATICO INGLESE
13 gennaio 2014 ore 15:43 segnala
LE SMART TV SPIANO: LA SCOPERTA DI UN INFORMATICO INGLESE, LA LG SI SCUSA
AIUTO, LA SMART TV MI SPIA
Il 45enne inglese Jason Huntley ha notato troppi spot su misura. Scoprendo che il dispositivo gli "rubava" dati personali. Lg si è scusata, ma è scoppiato un caso di violazione della privacy.
La privacy tra le mura di casa? Con le smart tv non esiste. A denunciare l'invasione domestica è stato un 45enne inglese, Jason Huntley, che quando ha visto un po' troppi spot su misura, ha cominciato a sospettare che il proprio schermo a cristalli liquidi lo spiasse. L'uomo, di professione consulente informatico, ha iniziato a indagare.
Col suo pc ha creato un ponte tra il televisore e il server internet a cui era collegato, scoprendo il gran flusso di dati carpiti dal dispositivo. Ha provato anche a cambiare le impostazioni dell'apparecchio, alzando al massimo il livello della privacy. Ma la trasmissione delle informazioni che lo riguardavano è continuata.
La Lg ha dovuto chiedere scusa e ha promesso di porre prontamente rimedio. Ma l'indagine dell'autorità garante della Privacy è più che probabile. La vicenda è ancora più preoccupante se si pensa che le smart tv, collegate alla rete, sono quasi del tutto sprovviste di software antivirus, spyware, e firewall. Insomma, per un pirata informatico con un minimo di conoscenze potrebbe essere un gioco da ragazzi entrare virtualmente nelle case dei telespettatori. E alcuni esperti hanno dimostrato come, in presenza di una webcam collegata al televisore, l'hacker potrebbe anche vedere e filmare i momenti di intimità sul divano. Con l'apparecchio acceso, spento o in stand by.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2013/12/le-smart-tv-spiano-la-scoperta-di-un.html
AIUTO, LA SMART TV MI SPIA
Il 45enne inglese Jason Huntley ha notato troppi spot su misura. Scoprendo che il dispositivo gli "rubava" dati personali. Lg si è scusata, ma è scoppiato un caso di violazione della privacy.
La privacy tra le mura di casa? Con le smart tv non esiste. A denunciare l'invasione domestica è stato un 45enne inglese, Jason Huntley, che quando ha visto un po' troppi spot su misura, ha cominciato a sospettare che il proprio schermo a cristalli liquidi lo spiasse. L'uomo, di professione consulente informatico, ha iniziato a indagare.
Col suo pc ha creato un ponte tra il televisore e il server internet a cui era collegato, scoprendo il gran flusso di dati carpiti dal dispositivo. Ha provato anche a cambiare le impostazioni dell'apparecchio, alzando al massimo il livello della privacy. Ma la trasmissione delle informazioni che lo riguardavano è continuata.
La Lg ha dovuto chiedere scusa e ha promesso di porre prontamente rimedio. Ma l'indagine dell'autorità garante della Privacy è più che probabile. La vicenda è ancora più preoccupante se si pensa che le smart tv, collegate alla rete, sono quasi del tutto sprovviste di software antivirus, spyware, e firewall. Insomma, per un pirata informatico con un minimo di conoscenze potrebbe essere un gioco da ragazzi entrare virtualmente nelle case dei telespettatori. E alcuni esperti hanno dimostrato come, in presenza di una webcam collegata al televisore, l'hacker potrebbe anche vedere e filmare i momenti di intimità sul divano. Con l'apparecchio acceso, spento o in stand by.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2013/12/le-smart-tv-spiano-la-scoperta-di-un.html
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LE SMART TV SPIANO: LA SCOPERTA DI UN INFORMATICO INGLESE, LA LG SI SCUSA
AIUTO, LA SMART TV MI SPIA
Il 45enne inglese Jason Huntley ha notato troppi spot su misura. Scoprendo che il dispositivo gli "rubava" dati personali. Lg si è scusata, ma è scoppiato un caso di violazione della privacy.
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13/01/2014 15:43:07
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DENUNCIAMO IL GOVERNO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO
13 gennaio 2014 ore 00:19 segnala
DENUNCIAMO IL GOVERNO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO ART.COD.PENALE 580
DENUNCIAMO IL GOVERNO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO ART.COD.PENALE 580
Link denuncia da scaricare e compilare:https://docs.google.com/document/d/1tdxdLUyIufba2NwYzlnB4no8_hKlNMnvn19pha_Ca_Q/preview?pli=1&sle=true .
Andare sul file --- scarica come ---- word . Aprite il file scaricato inserite i vostri dati e uno dei legali a scelta di quelli riportati in descrizione , non è importante se è nella vostra regione o meno , è sufficiente indicarne uno a scelta , stampate la denuncia e depositatela presso la vostra stazione dei CC dal 13/1 al 17/1 2014.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2014/01/denunciamo-il-governo-per-istigazione.html
DENUNCIAMO IL GOVERNO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO ART.COD.PENALE 580
Link denuncia da scaricare e compilare:https://docs.google.com/document/d/1tdxdLUyIufba2NwYzlnB4no8_hKlNMnvn19pha_Ca_Q/preview?pli=1&sle=true .
Andare sul file --- scarica come ---- word . Aprite il file scaricato inserite i vostri dati e uno dei legali a scelta di quelli riportati in descrizione , non è importante se è nella vostra regione o meno , è sufficiente indicarne uno a scelta , stampate la denuncia e depositatela presso la vostra stazione dei CC dal 13/1 al 17/1 2014.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2014/01/denunciamo-il-governo-per-istigazione.html
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ARIEL SHARON: MUORE IL SANGUINARIO SIONISTA
12 gennaio 2014 ore 06:06 segnalaARIEL SHARON: MUORE DOPO 8 ANNI DI COMA IL SANGUINARIO SIONISTA CRIMINALE DI GUERRA
L'11 gennaio muore Ariel Sharon, il sanguinario sionista, criminale di guerra responsabile delle stragi di Sabra e Shatila e del regime di apartheid verso il popolo palestinese. Capo del governo Israeliano per anni, fiero dei massacri compiuti, si spegne dopo 8 anni di coma.
Per ricordarlo degnamente ho voluto usare un post trovato su facebook che spiega bene chi era questo essere umano. Buona lettura.
Faranno il Deserto e lo chiameranno Pace
Un breve passo dal libro "Insiallah", scritto quando Oriana Fallaci divendeva ancora i palestinesi ... uno dei più bei libri che abbia letto quando ero giovane, drammatico e sconvolgente, e, nonostante poi nel tempo la Fallaci abbia cambiato radicalmente idea sull'Islam, lo terrò come una reliquia insieme al libro di Vittorio, "Restiamo Umani", e il libro di Egidia Beretta, "Il viaggio di Vittorio", avvolti nella bandiera palestinese ... Sharon go to hell ... Palestine for ever in my heart
* * *
... “Erano piombati alle nove d’un mercoledì sera, i falangisti di papà Gemayel…E con la complicità degli israeliani, sempre lieti di soddisfare la loro inesauribile sete di vendetta, avevano circondato i due quartieri per bloccarne ogni via d’uscita. Una manovra cosi’ veloce, perfetta, che pochi avevano avuto il tempo di nascondersi o tentare la fuga.
Poi, fieri della loro fede in Gesù Cristo e in San Marone e nella Madonna, protetti dai figli d’Abramo che gli illuminavan la strada coi riflettori, erano irrotti nelle case.
S’erano messi ad ammazzare I disgraziati che a quell’ora cenavano o guardavano la televisione o dormivano.
Avevano continuato tutta la notte.
E tutto il giorno seguente.
E tutta la notte seguente, fino a venerdi mattina.
Trentasei ore filate.
Senza stancarsi, senza fermarsi, senza che nessuno gli dicesse basta. Nessuno.
Nè gli israeliani, ovvio, nè gli sciiti che abitavano negli edifici attigui e che dalle finestre vedevano bene l’obbrobrio.
E fortunati gli uomini uccisi subito a raffiche di mitra o colpi di baionetta, fortunati i vecchi sgozzati nel letto per risparmiare le munizioni.
Le donne, prima di fucilarle o sgozzarle, le avevano violentate. Sodomizzate.
I loro corpi, zangole per dieci o venti stupratori per volta.
I loro neonati, bersagli per il tirassegno all’arma bianca o da fuoco: intramontabile sport nel quale gli uomini, che si ritengono superiori alle bestie, hanno sempre eccelso e che da qualche secolo viene chiamato strage-di-Erode.
Un ragazzo ferito era riuscito a scappare malgrado il blocco delle vie d’uscita e...
-Oriana Fallaci-
LEGGI IL RESTO DELL'ARTICOLO:
http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2014/01/ariel-sharon-muore-dopo-8-anni-di-coma.html
Per ricordarlo degnamente ho voluto usare un post trovato su facebook che spiega bene chi era questo essere umano. Buona lettura.
Faranno il Deserto e lo chiameranno Pace
Un breve passo dal libro "Insiallah", scritto quando Oriana Fallaci divendeva ancora i palestinesi ... uno dei più bei libri che abbia letto quando ero giovane, drammatico e sconvolgente, e, nonostante poi nel tempo la Fallaci abbia cambiato radicalmente idea sull'Islam, lo terrò come una reliquia insieme al libro di Vittorio, "Restiamo Umani", e il libro di Egidia Beretta, "Il viaggio di Vittorio", avvolti nella bandiera palestinese ... Sharon go to hell ... Palestine for ever in my heart
* * *
... “Erano piombati alle nove d’un mercoledì sera, i falangisti di papà Gemayel…E con la complicità degli israeliani, sempre lieti di soddisfare la loro inesauribile sete di vendetta, avevano circondato i due quartieri per bloccarne ogni via d’uscita. Una manovra cosi’ veloce, perfetta, che pochi avevano avuto il tempo di nascondersi o tentare la fuga.
Poi, fieri della loro fede in Gesù Cristo e in San Marone e nella Madonna, protetti dai figli d’Abramo che gli illuminavan la strada coi riflettori, erano irrotti nelle case.
S’erano messi ad ammazzare I disgraziati che a quell’ora cenavano o guardavano la televisione o dormivano.
Avevano continuato tutta la notte.
E tutto il giorno seguente.
E tutta la notte seguente, fino a venerdi mattina.
Trentasei ore filate.
Senza stancarsi, senza fermarsi, senza che nessuno gli dicesse basta. Nessuno.
Nè gli israeliani, ovvio, nè gli sciiti che abitavano negli edifici attigui e che dalle finestre vedevano bene l’obbrobrio.
E fortunati gli uomini uccisi subito a raffiche di mitra o colpi di baionetta, fortunati i vecchi sgozzati nel letto per risparmiare le munizioni.
Le donne, prima di fucilarle o sgozzarle, le avevano violentate. Sodomizzate.
I loro corpi, zangole per dieci o venti stupratori per volta.
I loro neonati, bersagli per il tirassegno all’arma bianca o da fuoco: intramontabile sport nel quale gli uomini, che si ritengono superiori alle bestie, hanno sempre eccelso e che da qualche secolo viene chiamato strage-di-Erode.
Un ragazzo ferito era riuscito a scappare malgrado il blocco delle vie d’uscita e...
-Oriana Fallaci-
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ARIEL SHARON: MUORE DOPO 8 ANNI DI COMA IL SANGUINARIO SIONISTA CRIMINALE DI GUERRA
L'11 gennaio muore Ariel Sharon, il sanguinario sionista, criminale di guerra responsabile delle stragi di Sabra e Shatila e del regime di apartheid verso il popolo palestinese. Capo del governo Israeliano per...
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12/01/2014 06:06:34
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LA CORTE EUROPEA ABOLISCE IL CANONE RAI
11 gennaio 2014 ore 07:26 segnala
Corte Europea – Abolito il canone RAI
Buone notizie per i contribuenti. Sembra che ormai ci sia ben poco da fare e non ci sia ricorso giudiziario, protesta, iniziativa del governo e quant’altro che tenga:
Il canone RAI non va pagato. A sancire, da ultimo, la non obbligatorietà della tanto vituperata impostasull’abbonamento alla tv di stato, è questa volta
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, nella sentenza del 30 Dicembre 2013, ha affermato il principio, che non mancherà di far discutere, per cui il canone RAI è illegittimo in quanto non attiene alla “materia fiscale, nocciolo duro della supremazia del potere pubblico, essendo dominante il carattere pubblico tra il contribuente e il resto della comunità”.
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2014/01/la-corte-europea-abolisce-il-canone-rai.html
Buone notizie per i contribuenti. Sembra che ormai ci sia ben poco da fare e non ci sia ricorso giudiziario, protesta, iniziativa del governo e quant’altro che tenga:
Il canone RAI non va pagato. A sancire, da ultimo, la non obbligatorietà della tanto vituperata impostasull’abbonamento alla tv di stato, è questa volta
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, nella sentenza del 30 Dicembre 2013, ha affermato il principio, che non mancherà di far discutere, per cui il canone RAI è illegittimo in quanto non attiene alla “materia fiscale, nocciolo duro della supremazia del potere pubblico, essendo dominante il carattere pubblico tra il contribuente e il resto della comunità”.
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Corte Europea – Abolito il canone RAI
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Buone notizie per i contribuenti. Sembra che ormai ci sia ben poco da fare e non ci sia ricorso giudiziario, protesta, iniziativa del governo e quant’altro che tenga:
Il canone RAI non va pagato. A sancire, da ultimo, la non obbligatorietà...
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11/01/2014 07:26:58
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FUKUSHIMA:LE RADIAZIONI DEVASTANO GLI USA
11 gennaio 2014 ore 06:21 segnala
FUKUSHIMA: GLI EFFETTI DEVASTANTI DELLE RADIAZIONI SULLE COSTE AMERICANE
Fukushima le verita’ nascoste dicembre 2013
di Monica Scaini -
La costa occidentale degli Stati Uniti e’ fritta dalle radiazioni del disastro nucleare di Fukushima e i mass media non ci stanno dicendo la verita’ in merito a questo. Qui sotto verranno esposte una serie di prove allucinanti , le radiazioni stanno interessando la vita animale dell’Oceano Pacifico e i media insistono a dire che il livello delle radiazioni sono perfettamente sicuri e contenuti. Stanno mentendo?
I ricercatori indipendenti hanno misurato allarmanti livelli di radiazioni . Nel video postato e filmato il 23 dicembre 2013 su you tube, Fukushima radiation hits S.Francisco, si nota il livello di radiazioni fino a 5 volte superiore alla normale radiazione di fondo.
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO:
http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2014/01/fukushima-gli-effetti-devastanti-delle.html
Fukushima le verita’ nascoste dicembre 2013
di Monica Scaini -
La costa occidentale degli Stati Uniti e’ fritta dalle radiazioni del disastro nucleare di Fukushima e i mass media non ci stanno dicendo la verita’ in merito a questo. Qui sotto verranno esposte una serie di prove allucinanti , le radiazioni stanno interessando la vita animale dell’Oceano Pacifico e i media insistono a dire che il livello delle radiazioni sono perfettamente sicuri e contenuti. Stanno mentendo?
I ricercatori indipendenti hanno misurato allarmanti livelli di radiazioni . Nel video postato e filmato il 23 dicembre 2013 su you tube, Fukushima radiation hits S.Francisco, si nota il livello di radiazioni fino a 5 volte superiore alla normale radiazione di fondo.
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http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2014/01/fukushima-gli-effetti-devastanti-delle.html
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VI DIFFAMANO IN CHAT? ECCO COSA FARE
25 febbraio 2013 ore 05:55 segnala
DIFFAMAZIONE ONLINE
Categoria: Reati informatici
Il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui in presenza di più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, siti o blog, anche in considerazione del fatto che l’errata convinzione, psicologicamente parlando, di essere protetti da una sorta di anonimato, partecipando alle discussioni con un nomignolo (nickname) che non è direttamente correlato con il nostro vero nome, può avallare comportamenti criminali.
Nell’articolo del codice penale sopra richiamato è previsto che tale reato possa ritenersi compiuto anche mediante mezzi di pubblicità, e nella prassi internet è considerato proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo alla diffusione di una notizia e a raggiungere una pluralità indeterminata di soggetti.
Elementi del reato
Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
La reputazione deve essere intesa come la stima di cui l’individuo gode nella società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere, ovviamente, una persona determinata o determinabile.
La diffamazione è un reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a più persone. In rete, ad esempio, il reato si compie inserendo il proprio messaggio in un forum, e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa, e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 25875 del 21/06/2006), presumendosi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori, e non rilevando l’astratta possibilità che il messaggio non sia letto. La Suprema Corte con sentenza del 26 gennaio 2011 n. 2739 ha ribadito che la diffusione di una notizia immessa sul web deve presumersi fino a prova contraria.
Invece, nel caso sussistano problemi tecnici che impediscono la visualizzazione, e quindi la diffusione, del messaggio, la condotta è punibile solo come tentativo.
Parte della giurisprudenza (Trib. Teramo, 30 gennaio 2002), invece, preferisce non far ricorso a presunzioni relative alla lettura dei messaggi diffamanti, ma richiede una prova specifica sul punto, da ottenersi a mezzo dell’analisi dei log del sito oppure attraverso la più classica prova per testi, tenendo presente che la diffamazione scatta quando la notizia raggiunge un secondo lettore.
Ovviamente il reato si realizza anche se il forum richiede una registrazione per essere letto.
La Cassazione ha precisato che non è necessario che la comunicazione diffamatoria raggiunga contemporaneamente una pluralità di soggetti, ben potendo accadere che un messaggio scritto su un forum sia letto solo in un secondo momento, e in momenti successivi da altre persone. L’intervallo tra le varie letture deve ritenersi, quindi, irrilevante.
Perché sussista l’elemento psicologico del reato, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Questo tipo di atteggiamento in genere consente di distinguere tra il diritto di critica, tutelato ampiamente nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, e il reato in questione. Il diritto di critica, infatti, non deve mai trasmodare in libertà di insulto, dileggio o disprezzo della persona.
Un problema che si è posto riguarda la particolarità del mezzo, cioè la rete. La Cassazione ha escluso, comunque, che si possa applicare l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa (art. 13 legge 47/1948) o a mezzo di trasmissione radiofoniche o televisive (art. 30 legge 223/1990), facendo rientrare la diffamazione online nell’egida dell’art. 595 del codice penale, come diffamazione attuata con un mezzo di pubblicità, dato il carattere indeterminato dei soggetti che possono percepire l’offesa. Ciò in quanto la pubblicazione delle pagine web, a differenza della pagine cartacee, non avviene attraverso meccanismi (tipografici o fisico-chimici) riproduttivi di un originale.
Tale conclusione deve ritenersi valida ancora oggi, anche se la legge 62 del 2001 ha incluso tra i prodotti editoriali anche quelli realizzati su supporto informatico, poiché lo stesso articolo 1, al comma 3, indica che al prodotto editoriale sono applicabili le leggi sulla stampa relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e quelle in merito alla registrazione del giornale presso la cancelleria del tribunale, sempre che, in quest’ultimo caso, il prodotto editoriale sia diffuso al pubblico con periodicità regolare e sia contraddistinto da una testata.
Ovviamente, se l’offesa avviene tramite chat o mailing list, considerato il numero limitato di utenti, si avrà l’ipotesi tipica di diffamazione, cioè l’ipotesti non aggravata. Nel caso, infine, di offesa tramite messaggio di posta elettronica, essendo percepibile solo dal destinatario sarà configurabile il reato di ingiuria di cui all’art. 594 del codice penale, il cui comma secondo contempla l’ipotesi della comunicazione telegrafica o telefonica alla quale la comunicazione a mezzo di posta elettronica può essere equiparata. Ovviamente il reato si configura nel momento in cui il destinatario legge il messaggio, essendo il momento in cui si presenta l’offesa e si realizza la lesione del bene giuridico.
Competenza territoriale
Un problema particolarmente sentito riguarda la determinazione della competenza territoriale, e quindi della legge penale applicabile nel caso di diffamazione commessa per via telematica.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2000 n. 4741) la diffamazione è un reato di evento, inteso come avvenimento esterno all’agente e casualmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico ma psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi dell’espressione offensiva. La percezione, quindi, non è elemento costitutivo della condotta, ma è una conseguenza dell’operato dell’agente. Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte dei terzi.
“L’articolo 6 del codice penale, al comma 2, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta “teoria dell’ubiquità”, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l’evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato all’estero e conclusosi (con l’evento) nel nostro paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano”.
Ragionando in questo modo, se la diffamazione manifesta effetti lesivi in più paesi può sorgere una competenza concorrente di questi paesi nella punizione del reo. In tal proposito la Corte di Giustizia europea, in materia di danni commessi a mezzo stampa, ha stabilito un principio di autolimitazione degli Stati nell’esercizio del loro potere punitivo, che rispetti un’esigenza di proporzione rispetto alla complessiva dimensione dei fatti, tenendo conto nella punizione del reo delle sanzioni già eventualmente inflitte da altri ordinamenti.
Partendo dal presupposto che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato, sorge il problema di individuare tale luogo.
In tal senso nel tempo si sono alternati vari criteri di individuazione della competenza territoriale. Non è stato ritenuto utilizzabile il criterio di prima diffusione, ovvero il criterio del luogo di stampa (dove si trova la tipografia) o di consegna delle copie all’autorità (ai sensi della legge 374 del 1939), come primo locus ove si verifica l’evento, criterio applicato per quanto riguarda i reati commessi a mezzo stampa. È ovvio che tale criterio è inutilizzabile in ambito telematico, in quanto la diffusione di un contenuto online avviene in luogo diverso da quello di immissione del contenuto nel server, che è equiparabile al tipografo. Allo stesso modo non si è ritenuto applicabile il criterio del foro della persona offesa, criterio utilizzato per i fatti commessi attraverso il mezzo televisivo, secondo quanto stabilito dalla legge 223 del 1990 (legge Mammì) all’articolo 30 comma 5.
Un criterio che ha avuto un certo seguito è di origine civilistica, stabilito nell’ordinanza n. 6591 del 2002 della Cassazione civile, nella quale si statuisce che, in relazione alle controversie scaturenti dalla lesioni di diritti della persona (immagine, onore, dignità, reputazione e decoro), il foro competente è quello dove il danneggiato ha il proprio centro di interessi che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo, ovvero con la sede legale, se si tratta di persona giuridica.
Secondo l’art. 20 del codice di procedura civile, competente per l’azione del risarcimento del danno non è il giudice del luogo dove si consuma l’illecita lesione del diritto, bensì è il giudice del luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell’offesa alla reputazione (cioè il luogo dove avviene il danno conseguenza). Questo perché l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento in cui si verifica un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento, e nel luogo, in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.
Tale luogo è certamente quello del domicilio del danneggiato al momento della diffusione della notizia diffamatoria, in quanto il pregiudizio, patrimoniale e non, scaturente dall’offesa alla reputazione è intimamente correlato all’ambiente economico e sociale nel quale l’offeso vive ed opera, sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio della pubblicazione da parte dell’offeso e dei lettori appartenenti a quel contesto ambientale prende concretamente vita quel processo di svalutazione dell’immagine del soggetto involgente un danno per il medesimo.
Questo non esclude, nel caso di particolare notorietà della persona, che il pregiudizio possa verificarsi anche altrove, e quindi il danneggiato ha la facoltà di scegliere il giudice del domicilio o della residenza, se diverso.
Se tale criterio è stato confermato (Cass. SSUU, ordinanza 13 ottobre 2009 n. 21661) per quanto riguarda le cause civilistiche di risarcimento del danno a seguito di diffamazione, di recente la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 16307 del 26 aprile 2011, ha sostenuto che la competenza territoriale debba essere individuata a favore del tribunale del luogo in cui l'imputato ha il suo domicilio.
La Cassazione ha precisato che “rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.
Di conseguenza l’unico criterio utilizzabile in ambito penale è, secondo la Corte, quello della residenza, dimora o domicilio dell’imputato, come previsto dall’art. 9, comma 1, del codice di procedura penale.
Responsabilità del blogger o moderatore di forum e chat
Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti. In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioè di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del blogger medesimo.
È pacifico che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.
Il blogger risponderà, in concorso con l’autore dei messaggi diffamatori, solo se egli interviene nella selezione e filtraggio dei messaggi, e se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete. Nel caso dei commenti si potrebbe ravvisare tutt’al più un concorso per diffamazione, ma non certo responsabilità per omissione di controllo.
La posizione del blogger è quindi simile a quella dei moderatori di forum o chat, i quali, a differenza del direttore di un giornale cartaceo, rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.
Responsabilità del direttore di una testata telematica
La responsabilità ai sensi dell’art. 57 del codice penale è dubbia anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nell’individuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa, nozione che trova la sua definizione nell’art. 1 della legge 47 del 1948, non estensibile alle pubblicazioni telematiche.
Infatti, secondo alcuni, la registrazione della testata editoriale telematica presso la cancelleria del tribunale sarebbe finalizzata solo all’ottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite dallo Stato. In tal caso il direttore responsabile di una testata telematica potrà rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità solo nelle ipotesi in cui concorra con l’autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva, e la sua responsabilità sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dell’art. 57 del codice penale.
Infatti, con la recente sentenza n. 35511, la Cassazione ha stabilito che le norme previste per la stampa non sono automaticamente estensibili al web, in particolare non lo è il delitto di omesso controllo ai sensi dell’articolo 57 del codice penale.
Responsabilità del provider
Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità degli intermediari della comunicazione, il servizio di hosting (che ospita il forum/blog/sito web) non è mai responsabile dei reati commessi attraverso l’uso del suo servizio, poiché la responsabilità penale è personale. Ciò è quanto si ricava anche dalla direttiva della Comunità Europea in materia di commercio elettronico, recepita da legge dello Stato.
Potrebbe sussistere solo una responsabilità concorrente nel momento in cui venga avvertito della presenza di contenuti costituenti reato sul suo spazio web e non si attivi per cancellarli o per avvertire le autorità competenti.
A carico del provider, comunque, esistono obblighi di informazione e comunicazione, essendo egli tenuto senza indugio a informare l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio e a fornire, su richiesta delle medesime autorità, le informazioni in suo possesso atte a consentire l’individuazione del destinatario del servizio, al fine di prevenire attività illecite.
Sequestro
Nel caso di siti contenenti comunicazioni diffamatorie è sempre possibile applicare la misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., se il sito non è riconducibile al concetto di stampa.
La questione è più complessa nel caso dei giornali online, considerato che la stampa gode di particolari guarentigie che rendono possibile il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di pubblicazioni e stampati osceni ed offensivi della pubblica decenza, fermo restando il principio costituzionale che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il sequestro dei giornali e di qualsiasi altra pubblicazione o stampa è vietato a meno che non sia conseguenza di una sentenza irrevocabile, salva la possibilità di sequestrare 3 esemplari dello stampato a fini probatori.
Quindi, il diritto costituzionale all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero prevale sulle esigenze cautelari, a meno che non si tratti di pubblicazioni contrarie al buon costume e alla pubblica decenza. Solo in questi casi è possibile applicare il sequestro preventivo, negli altri casi è ammesso solo il sequestro a fini probatori.
In relazione alle testate telematiche non è applicabile il sequestro preventivo, come stabilito dall’art. 21 della Costituzione, ma nemmeno quello probatorio, atteso che la disciplina prevista per la stampa cartacea in materia di sequestro probatorio non è applicabile allo strumento informatico.
Alle pubblicazioni oscene diffuse via internet, invece, è applicabile la medesima disciplina prevista per la stampa cartacea, essendo prevista dalla carta costituzionale all’art. 21, comma 6.
Risarcimento
Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile, come ad esempio la perdita di clientela dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e il danno morale, che consiste nel fatto che l’offesa alla reputazione può provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, oppure che può costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false.
Fonte:http://brunosaetta.it/reati-informatici/diffamazione-online.html
Categoria: Reati informatici
Il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui in presenza di più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, siti o blog, anche in considerazione del fatto che l’errata convinzione, psicologicamente parlando, di essere protetti da una sorta di anonimato, partecipando alle discussioni con un nomignolo (nickname) che non è direttamente correlato con il nostro vero nome, può avallare comportamenti criminali.
Nell’articolo del codice penale sopra richiamato è previsto che tale reato possa ritenersi compiuto anche mediante mezzi di pubblicità, e nella prassi internet è considerato proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo alla diffusione di una notizia e a raggiungere una pluralità indeterminata di soggetti.
Elementi del reato
Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
La reputazione deve essere intesa come la stima di cui l’individuo gode nella società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere, ovviamente, una persona determinata o determinabile.
La diffamazione è un reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a più persone. In rete, ad esempio, il reato si compie inserendo il proprio messaggio in un forum, e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa, e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 25875 del 21/06/2006), presumendosi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori, e non rilevando l’astratta possibilità che il messaggio non sia letto. La Suprema Corte con sentenza del 26 gennaio 2011 n. 2739 ha ribadito che la diffusione di una notizia immessa sul web deve presumersi fino a prova contraria.
Invece, nel caso sussistano problemi tecnici che impediscono la visualizzazione, e quindi la diffusione, del messaggio, la condotta è punibile solo come tentativo.
Parte della giurisprudenza (Trib. Teramo, 30 gennaio 2002), invece, preferisce non far ricorso a presunzioni relative alla lettura dei messaggi diffamanti, ma richiede una prova specifica sul punto, da ottenersi a mezzo dell’analisi dei log del sito oppure attraverso la più classica prova per testi, tenendo presente che la diffamazione scatta quando la notizia raggiunge un secondo lettore.
Ovviamente il reato si realizza anche se il forum richiede una registrazione per essere letto.
La Cassazione ha precisato che non è necessario che la comunicazione diffamatoria raggiunga contemporaneamente una pluralità di soggetti, ben potendo accadere che un messaggio scritto su un forum sia letto solo in un secondo momento, e in momenti successivi da altre persone. L’intervallo tra le varie letture deve ritenersi, quindi, irrilevante.
Perché sussista l’elemento psicologico del reato, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Questo tipo di atteggiamento in genere consente di distinguere tra il diritto di critica, tutelato ampiamente nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, e il reato in questione. Il diritto di critica, infatti, non deve mai trasmodare in libertà di insulto, dileggio o disprezzo della persona.
Un problema che si è posto riguarda la particolarità del mezzo, cioè la rete. La Cassazione ha escluso, comunque, che si possa applicare l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa (art. 13 legge 47/1948) o a mezzo di trasmissione radiofoniche o televisive (art. 30 legge 223/1990), facendo rientrare la diffamazione online nell’egida dell’art. 595 del codice penale, come diffamazione attuata con un mezzo di pubblicità, dato il carattere indeterminato dei soggetti che possono percepire l’offesa. Ciò in quanto la pubblicazione delle pagine web, a differenza della pagine cartacee, non avviene attraverso meccanismi (tipografici o fisico-chimici) riproduttivi di un originale.
Tale conclusione deve ritenersi valida ancora oggi, anche se la legge 62 del 2001 ha incluso tra i prodotti editoriali anche quelli realizzati su supporto informatico, poiché lo stesso articolo 1, al comma 3, indica che al prodotto editoriale sono applicabili le leggi sulla stampa relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e quelle in merito alla registrazione del giornale presso la cancelleria del tribunale, sempre che, in quest’ultimo caso, il prodotto editoriale sia diffuso al pubblico con periodicità regolare e sia contraddistinto da una testata.
Ovviamente, se l’offesa avviene tramite chat o mailing list, considerato il numero limitato di utenti, si avrà l’ipotesi tipica di diffamazione, cioè l’ipotesti non aggravata. Nel caso, infine, di offesa tramite messaggio di posta elettronica, essendo percepibile solo dal destinatario sarà configurabile il reato di ingiuria di cui all’art. 594 del codice penale, il cui comma secondo contempla l’ipotesi della comunicazione telegrafica o telefonica alla quale la comunicazione a mezzo di posta elettronica può essere equiparata. Ovviamente il reato si configura nel momento in cui il destinatario legge il messaggio, essendo il momento in cui si presenta l’offesa e si realizza la lesione del bene giuridico.
Competenza territoriale
Un problema particolarmente sentito riguarda la determinazione della competenza territoriale, e quindi della legge penale applicabile nel caso di diffamazione commessa per via telematica.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2000 n. 4741) la diffamazione è un reato di evento, inteso come avvenimento esterno all’agente e casualmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico ma psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi dell’espressione offensiva. La percezione, quindi, non è elemento costitutivo della condotta, ma è una conseguenza dell’operato dell’agente. Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte dei terzi.
“L’articolo 6 del codice penale, al comma 2, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta “teoria dell’ubiquità”, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l’evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato all’estero e conclusosi (con l’evento) nel nostro paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano”.
Ragionando in questo modo, se la diffamazione manifesta effetti lesivi in più paesi può sorgere una competenza concorrente di questi paesi nella punizione del reo. In tal proposito la Corte di Giustizia europea, in materia di danni commessi a mezzo stampa, ha stabilito un principio di autolimitazione degli Stati nell’esercizio del loro potere punitivo, che rispetti un’esigenza di proporzione rispetto alla complessiva dimensione dei fatti, tenendo conto nella punizione del reo delle sanzioni già eventualmente inflitte da altri ordinamenti.
Partendo dal presupposto che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato, sorge il problema di individuare tale luogo.
In tal senso nel tempo si sono alternati vari criteri di individuazione della competenza territoriale. Non è stato ritenuto utilizzabile il criterio di prima diffusione, ovvero il criterio del luogo di stampa (dove si trova la tipografia) o di consegna delle copie all’autorità (ai sensi della legge 374 del 1939), come primo locus ove si verifica l’evento, criterio applicato per quanto riguarda i reati commessi a mezzo stampa. È ovvio che tale criterio è inutilizzabile in ambito telematico, in quanto la diffusione di un contenuto online avviene in luogo diverso da quello di immissione del contenuto nel server, che è equiparabile al tipografo. Allo stesso modo non si è ritenuto applicabile il criterio del foro della persona offesa, criterio utilizzato per i fatti commessi attraverso il mezzo televisivo, secondo quanto stabilito dalla legge 223 del 1990 (legge Mammì) all’articolo 30 comma 5.
Un criterio che ha avuto un certo seguito è di origine civilistica, stabilito nell’ordinanza n. 6591 del 2002 della Cassazione civile, nella quale si statuisce che, in relazione alle controversie scaturenti dalla lesioni di diritti della persona (immagine, onore, dignità, reputazione e decoro), il foro competente è quello dove il danneggiato ha il proprio centro di interessi che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo, ovvero con la sede legale, se si tratta di persona giuridica.
Secondo l’art. 20 del codice di procedura civile, competente per l’azione del risarcimento del danno non è il giudice del luogo dove si consuma l’illecita lesione del diritto, bensì è il giudice del luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell’offesa alla reputazione (cioè il luogo dove avviene il danno conseguenza). Questo perché l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento in cui si verifica un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento, e nel luogo, in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.
Tale luogo è certamente quello del domicilio del danneggiato al momento della diffusione della notizia diffamatoria, in quanto il pregiudizio, patrimoniale e non, scaturente dall’offesa alla reputazione è intimamente correlato all’ambiente economico e sociale nel quale l’offeso vive ed opera, sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio della pubblicazione da parte dell’offeso e dei lettori appartenenti a quel contesto ambientale prende concretamente vita quel processo di svalutazione dell’immagine del soggetto involgente un danno per il medesimo.
Questo non esclude, nel caso di particolare notorietà della persona, che il pregiudizio possa verificarsi anche altrove, e quindi il danneggiato ha la facoltà di scegliere il giudice del domicilio o della residenza, se diverso.
Se tale criterio è stato confermato (Cass. SSUU, ordinanza 13 ottobre 2009 n. 21661) per quanto riguarda le cause civilistiche di risarcimento del danno a seguito di diffamazione, di recente la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 16307 del 26 aprile 2011, ha sostenuto che la competenza territoriale debba essere individuata a favore del tribunale del luogo in cui l'imputato ha il suo domicilio.
La Cassazione ha precisato che “rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.
Di conseguenza l’unico criterio utilizzabile in ambito penale è, secondo la Corte, quello della residenza, dimora o domicilio dell’imputato, come previsto dall’art. 9, comma 1, del codice di procedura penale.
Responsabilità del blogger o moderatore di forum e chat
Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti. In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioè di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del blogger medesimo.
È pacifico che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.
Il blogger risponderà, in concorso con l’autore dei messaggi diffamatori, solo se egli interviene nella selezione e filtraggio dei messaggi, e se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete. Nel caso dei commenti si potrebbe ravvisare tutt’al più un concorso per diffamazione, ma non certo responsabilità per omissione di controllo.
La posizione del blogger è quindi simile a quella dei moderatori di forum o chat, i quali, a differenza del direttore di un giornale cartaceo, rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.
Responsabilità del direttore di una testata telematica
La responsabilità ai sensi dell’art. 57 del codice penale è dubbia anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nell’individuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa, nozione che trova la sua definizione nell’art. 1 della legge 47 del 1948, non estensibile alle pubblicazioni telematiche.
Infatti, secondo alcuni, la registrazione della testata editoriale telematica presso la cancelleria del tribunale sarebbe finalizzata solo all’ottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite dallo Stato. In tal caso il direttore responsabile di una testata telematica potrà rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità solo nelle ipotesi in cui concorra con l’autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva, e la sua responsabilità sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dell’art. 57 del codice penale.
Infatti, con la recente sentenza n. 35511, la Cassazione ha stabilito che le norme previste per la stampa non sono automaticamente estensibili al web, in particolare non lo è il delitto di omesso controllo ai sensi dell’articolo 57 del codice penale.
Responsabilità del provider
Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità degli intermediari della comunicazione, il servizio di hosting (che ospita il forum/blog/sito web) non è mai responsabile dei reati commessi attraverso l’uso del suo servizio, poiché la responsabilità penale è personale. Ciò è quanto si ricava anche dalla direttiva della Comunità Europea in materia di commercio elettronico, recepita da legge dello Stato.
Potrebbe sussistere solo una responsabilità concorrente nel momento in cui venga avvertito della presenza di contenuti costituenti reato sul suo spazio web e non si attivi per cancellarli o per avvertire le autorità competenti.
A carico del provider, comunque, esistono obblighi di informazione e comunicazione, essendo egli tenuto senza indugio a informare l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio e a fornire, su richiesta delle medesime autorità, le informazioni in suo possesso atte a consentire l’individuazione del destinatario del servizio, al fine di prevenire attività illecite.
Sequestro
Nel caso di siti contenenti comunicazioni diffamatorie è sempre possibile applicare la misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., se il sito non è riconducibile al concetto di stampa.
La questione è più complessa nel caso dei giornali online, considerato che la stampa gode di particolari guarentigie che rendono possibile il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di pubblicazioni e stampati osceni ed offensivi della pubblica decenza, fermo restando il principio costituzionale che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il sequestro dei giornali e di qualsiasi altra pubblicazione o stampa è vietato a meno che non sia conseguenza di una sentenza irrevocabile, salva la possibilità di sequestrare 3 esemplari dello stampato a fini probatori.
Quindi, il diritto costituzionale all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero prevale sulle esigenze cautelari, a meno che non si tratti di pubblicazioni contrarie al buon costume e alla pubblica decenza. Solo in questi casi è possibile applicare il sequestro preventivo, negli altri casi è ammesso solo il sequestro a fini probatori.
In relazione alle testate telematiche non è applicabile il sequestro preventivo, come stabilito dall’art. 21 della Costituzione, ma nemmeno quello probatorio, atteso che la disciplina prevista per la stampa cartacea in materia di sequestro probatorio non è applicabile allo strumento informatico.
Alle pubblicazioni oscene diffuse via internet, invece, è applicabile la medesima disciplina prevista per la stampa cartacea, essendo prevista dalla carta costituzionale all’art. 21, comma 6.
Risarcimento
Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile, come ad esempio la perdita di clientela dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e il danno morale, che consiste nel fatto che l’offesa alla reputazione può provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, oppure che può costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false.
Fonte:http://brunosaetta.it/reati-informatici/diffamazione-online.html
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DIFFAMAZIONE ONLINE
Categoria: Reati informatici
Il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui in presenza di più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete,...
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25/02/2013 05:55:48
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MOVIMENTI POPOLARI, UNICA ALTERNATIVA AI PARTITI POLITICI
04 novembre 2012 ore 20:13 segnala
MOVIMENTI POPOLARI, UNICA ALTERNATIVA AI PARTITI POLITICI
PER IL BENE COMUNE
Per il Bene Comune nasce come lista civica nazionale per non riprodurre le degenerazioni clientelari e non democratiche degli attuali partiti, praticando forme di reale partecipazione democratica alle scelte e dando trasparenza al proprio bilancio finanziario, che viene depositato in tribunale. Per il Bene Comune è un’associazione politica di singoli cittadini e persone, che possono anche essere aderenti ad altri movimenti, associazioni, comitati e liste civiche locali, accomunati dalla condivisione del programma e del manifesto etico e che hanno la consapevolezza che gli attuali partiti, essendone i principali responsabili, non possano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese.Per il Bene Comune si propone di operare a tutti i livelli, dal locale all’internazionale:
* per contribuire a modificare l’attuale strapotere economico, politico, militare, mediatico e scientifico, delle grandi holding finanziarie che stanno portando il pianeta verso la catastrofe ambientale, violando i trattati e rinnegando le poche preziose conquiste raggiunte nei decenni recenti, in materia di diritto internazionale, di disarmo atomico, di rispetto delle diverse culture e dei diritti umani;
* per contrastare il blocco politico affaristico, rappresentato anche in Italia dal sistema finanziario, dai media, dalla malavita organizzata e dai partiti, che lavora per appropriarsi delle risorse pubbliche e del territorio, e che rende sempre più difficili le condizioni di vita del popolo;
* per mettere al centro di tutte le scelte l’attuazione della Costituzione Repubblicana, garantendo un’esistenza dignitosa a tutti gli italiani, la tutela ed il rispetto dei diritti di chi lavora, dei pensionati e dei disabili, sostenendo chi intraprende, e garantendo la fruizione degli strumenti culturali, l’istruzione e la difesa della salute a tutte le persone.
PER INFO E PER SAPERNE DI PIU':
Telefono: 0532 733656
E-mail: info@perilbenecomune.net
Sito Web: http://www.perilbenecomune.org
Pagina facebook: https://www.facebook.com/pages/Per-Il-Bene-Comune/140788972418
*************************************************************************************
RETE DEI CITTADINI
1. Noi firmatari del presente MANIFESTO, singoli cittadini e rappresentanti di comitati, associazioni e gruppi politici, consapevoli che gli attuali partiti sono responsabili della gestione fallimentare della “cosa pubblica”, ci impegniamo a creare giorno per giorno un’alternativa che restituisca al popolo ogni forma di sovranità, a partire da quella politica e monetaria. A tale scopo divulghiamo, attuiamo e proponiamo Buone Pratiche per salvaguardare il patrimonio culturale e materiale locale, anche promuovendo liste elettorali partecipate trasversali agli attuali schieramenti.
2. E’ viva, vivissima in noi la volontà di migliorare la qualità della vita di ogni persona, a cominciare dall’aria che respira, da come viene curata, da come, quanto e perchè lavora, da come viene istruita, da cosa mangia e cosa beve, da cosa compra e quanto spende.
3. Riconosciamo come fondamentali i principi di partecipazione, trasparenza e efficienza, della pace e della giustizia sociale, della legalità, rispetto delle leggi e dei diritti di tutti i cittadini e impegno civico per il loro miglioramento, dell’ecologia, intesa come vivere bene tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e la natura, come riconoscimento della biosfera come casa di tutte le creature, come rispetto di madre terra, come equilibrio tra benessere e decrescita, della tutela della salute nel rispetto del principio di prevenzione primaria, della laicità, come rispetto dei ruoli tra le religioni presenti nel territorio e le istituzioni.
4. Intendiamo attuare questi principi attraverso la non violenza, come rispetto della dignità di ogni essere umano e come metodo di soluzione delle controversie, e la Democrazia Diretta, sia all’interno come metodo di gestione dell’organizzazione, sia all’esterno come metodo di partecipazione di tutti i cittadini alle decisioni.
5. Rifiutiamo a tutti i livelli la connivenza col malaffare e la sua sottocultura e lottiamo quotidianamente contro le mafie e le deviazioni massoniche e degli apparati dello stato.
6. Siamo convinti che la nostra partecipazione elettorale debba porsi in alternativa e fattiva opposizione sia ai vecchi schieramenti, promotori di un modello di gestione dello stato basato su clientele e rapporti occulti, sia a qualsiasi nuovo soggetto politico che si basi sull’accentramento del potere.7. Riteniamo fondamentale il confronto e il dialogo anche con coloro che non condividono il presente MANIFESTO, a prescindere da posizioni ideologiche, partitiche o valoriali.
PER INFO E PER SAPERNE DI PIU':
Email: info@retedeicittadini.it
Telefono: 331/8398267 (preferibilmente dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 16.30 o il venerdì dalle 8.00 alle 13.00)
Sito web: http://www.retedeicittadini.net/blog/
Pagina facebook: https://www.facebook.com/ReteDeiCittadini
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2012/11/movimenti-popolari-unica-alternativa-ai.html
PER IL BENE COMUNE
Per il Bene Comune nasce come lista civica nazionale per non riprodurre le degenerazioni clientelari e non democratiche degli attuali partiti, praticando forme di reale partecipazione democratica alle scelte e dando trasparenza al proprio bilancio finanziario, che viene depositato in tribunale. Per il Bene Comune è un’associazione politica di singoli cittadini e persone, che possono anche essere aderenti ad altri movimenti, associazioni, comitati e liste civiche locali, accomunati dalla condivisione del programma e del manifesto etico e che hanno la consapevolezza che gli attuali partiti, essendone i principali responsabili, non possano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese.Per il Bene Comune si propone di operare a tutti i livelli, dal locale all’internazionale:
* per contribuire a modificare l’attuale strapotere economico, politico, militare, mediatico e scientifico, delle grandi holding finanziarie che stanno portando il pianeta verso la catastrofe ambientale, violando i trattati e rinnegando le poche preziose conquiste raggiunte nei decenni recenti, in materia di diritto internazionale, di disarmo atomico, di rispetto delle diverse culture e dei diritti umani;
* per contrastare il blocco politico affaristico, rappresentato anche in Italia dal sistema finanziario, dai media, dalla malavita organizzata e dai partiti, che lavora per appropriarsi delle risorse pubbliche e del territorio, e che rende sempre più difficili le condizioni di vita del popolo;
* per mettere al centro di tutte le scelte l’attuazione della Costituzione Repubblicana, garantendo un’esistenza dignitosa a tutti gli italiani, la tutela ed il rispetto dei diritti di chi lavora, dei pensionati e dei disabili, sostenendo chi intraprende, e garantendo la fruizione degli strumenti culturali, l’istruzione e la difesa della salute a tutte le persone.
PER INFO E PER SAPERNE DI PIU':
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RETE DEI CITTADINI
1. Noi firmatari del presente MANIFESTO, singoli cittadini e rappresentanti di comitati, associazioni e gruppi politici, consapevoli che gli attuali partiti sono responsabili della gestione fallimentare della “cosa pubblica”, ci impegniamo a creare giorno per giorno un’alternativa che restituisca al popolo ogni forma di sovranità, a partire da quella politica e monetaria. A tale scopo divulghiamo, attuiamo e proponiamo Buone Pratiche per salvaguardare il patrimonio culturale e materiale locale, anche promuovendo liste elettorali partecipate trasversali agli attuali schieramenti.
2. E’ viva, vivissima in noi la volontà di migliorare la qualità della vita di ogni persona, a cominciare dall’aria che respira, da come viene curata, da come, quanto e perchè lavora, da come viene istruita, da cosa mangia e cosa beve, da cosa compra e quanto spende.
3. Riconosciamo come fondamentali i principi di partecipazione, trasparenza e efficienza, della pace e della giustizia sociale, della legalità, rispetto delle leggi e dei diritti di tutti i cittadini e impegno civico per il loro miglioramento, dell’ecologia, intesa come vivere bene tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e la natura, come riconoscimento della biosfera come casa di tutte le creature, come rispetto di madre terra, come equilibrio tra benessere e decrescita, della tutela della salute nel rispetto del principio di prevenzione primaria, della laicità, come rispetto dei ruoli tra le religioni presenti nel territorio e le istituzioni.
4. Intendiamo attuare questi principi attraverso la non violenza, come rispetto della dignità di ogni essere umano e come metodo di soluzione delle controversie, e la Democrazia Diretta, sia all’interno come metodo di gestione dell’organizzazione, sia all’esterno come metodo di partecipazione di tutti i cittadini alle decisioni.
5. Rifiutiamo a tutti i livelli la connivenza col malaffare e la sua sottocultura e lottiamo quotidianamente contro le mafie e le deviazioni massoniche e degli apparati dello stato.
6. Siamo convinti che la nostra partecipazione elettorale debba porsi in alternativa e fattiva opposizione sia ai vecchi schieramenti, promotori di un modello di gestione dello stato basato su clientele e rapporti occulti, sia a qualsiasi nuovo soggetto politico che si basi sull’accentramento del potere.7. Riteniamo fondamentale il confronto e il dialogo anche con coloro che non condividono il presente MANIFESTO, a prescindere da posizioni ideologiche, partitiche o valoriali.
PER INFO E PER SAPERNE DI PIU':
Email: info@retedeicittadini.it
Telefono: 331/8398267 (preferibilmente dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 16.30 o il venerdì dalle 8.00 alle 13.00)
Sito web: http://www.retedeicittadini.net/blog/
Pagina facebook: https://www.facebook.com/ReteDeiCittadini
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2012/11/movimenti-popolari-unica-alternativa-ai.html
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MOVIMENTI POPOLARI, UNICA ALTERNATIVA AI PARTITI POLITICI
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PER IL BENE COMUNE
Per il Bene Comune nasce come lista civica nazionale per non riprodurre le degenerazioni clientelari e non democratiche degli attuali partiti, praticando forme di reale partecipazione democratica alle...
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04/11/2012 20:13:19
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APPROVATA LA LEGGE BAVAGLIO PER IL WEB
30 ottobre 2012 ore 04:40 segnala
-Questo articolo veniva scritto il 28 ottobre, quindi ora, qualsiasi possibilità di fermare questa legge è svanita definitivamente.-
APPROVATA LA LEGGE BAVAGLIO PER IL WEB
ABBIAMO MENO DI 24 ORE
Ve lo ricordate il diritto di rettifica? Quella norma allucinante contenuta nel Ddl Intercettazioni che estendeva alla rete una serie di obblighi che avevano un senso se pensati nel 1948 per la carta stampata? Avevamo lavorato molto, io e voi, su questo blog, per scongiurarla. E ci eravamo riusciti, riuscendo a a far passare il nostro emendamento in Commissione Giustizia. Ecco l'ultimo l'annuncio che ne avevo dato. Poi il Ddl Intercettazioni si era arenato. Ma non si sono dati per vinti: il diritto di rettifica applicato al web 2.0 è stato ripresentato, grazie al caso Sallusti, ed è più feroce e inconcepibile di prima. E il Senato l'ha già approvato.
Abbiamo meno di 24 ore di tempo. E' la vendetta dei partiti contro il web che gli ha rotto il giochino. Per spiegarvi perché, faccio anch'io copia-incolla delle parole di Guido Scorza, una nostra vecchia conoscenza, riprese anche dal blog di Alessandro Gilioli che aggiunge carinamente gli indirizzi email dei responsabili.
Ma prima vi dico una cosa. Non solo io non rimuoverò un singolo bit da questo blog, ma annuncio anche la formazione di un'associazione che tutelerà tutti i blogger, compreso me stesso, dall'avanzata di questo medioevo di barbari dell'informazione.
LA VENDETTA DEI PARTITI SULLA RETE
Dal blog di Gilioli via il blog di Scorza sul Fatto.
«Tutte le “testate giornalistiche diffuse per via telematica” – definizione tanto ambigua da abbracciare l’intero universo dell’informazione online o nessuno dei prodotti editoriali telematici – saranno obbligate a procedere alla pubblicazione delle rettifiche ricevute da chi assuma di essere stato ingiustamente offeso o che i fatti narrati sul suo conto non siano veritieri.
In caso di mancata pubblicazione della rettifica entro quarantotto ore, si incapperà in una sanzione pecuniaria elevata fino a 25 mila euro ma, prima di allora, si correrà il rischio di essere ripetutamente trascinati in Tribunale ingolfando la giustizia e facendo lievitare i costi per difendere il proprio diritto a fare libera informazione.
Proprio mentre la Cassazione prova a mettere un punto all’annosa questione dell’applicabilità della vecchia legge sulla stampa all’informazione online, escludendola, il Senato, la riapre stabilendo esattamente il contrario: la legge scritta per stampati e manifesti murari si applica anche ad Internet.
Ce ne sarebbe abbastanza per definire anacronistica e liberticida la disposizione appena approvata dalla Commissione Giustizia del Senato ma non basta.
La portata censorea di questa norma è nulla rispetto a quella di un’altra disposizione contenuta nello stesso provvedimento appena licenziato dal Senato: l’art. 3, infatti, stabilisce che “fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge”.
E’ una delle disposizioni di legge più ambigue ed insidiose contro la Rete che abbia sin qui visto la luce perché è scritta male e può significare tutto o niente.
Una previsione inutile se la si leggesse nel senso che chiunque può chiedere ciò che vuole a chi vuole, senza, tuttavia, che il destinatario della richiesta sia tenuto ad accoglierla.
Una previsione liberticida se, invece – come appare verosimile – finirà con l’essere interpretata, specie da blogger e non addetti alle cose del diritto, nel senso che, a fronte della richiesta, sussiste un obbligo di rimozione.
In questo caso, infatti, assisteremo ad una progressiva cancellazione dell’informazione libera e scomoda online, giacché, pur di sottrarsi alle conseguenze della violazione della norma o, almeno, non trovarsi trascinati in tribunale, blogger, gestori di forum di discussione, piccoli editori e motori di ricerca, finiranno con l’assecondare ogni richiesta di rimozione.
Sarebbe la fine della Rete che conosciamo e la definitiva prevaricazione della voce del più forte sul più debole.
Esattamente il contrario di ciò di cui avremmo un disperato bisogno in un Paese come il nostro che vive, da anni, il problema della mancanza di informazione libera: una norma che punisca chiunque provi a censurare, imbavagliare o mettere a tacere un blogger o chiunque faccia informazione.
Domani il testo approda all’assemblea di Palazzo Madama per la discussione ed il voto definitivo: ci sono meno di 24 ore per salvare quell’informazione online che, ovunque nel mondo, sta dando prova di rappresentare la più efficace alleata di ogni società democratica contro i soprusi e le angherie di ogni regime palese od occulto».
Ringraziamo quindi tutta la Commissione, in particolare il senatore Filippo Berselli (PdL: berselli_f – chiocciola – posta.senato.it oppure on.filippo.berselli – chiocciola - studioberselli.com) e la senatrice Silvia Della Monica (Pd: dellamonica_s – chiocciola – posta.senato.it).
Sono ovviamente indirizzi mail pubblici, presenti nelle pagine ufficiali sul sito del Senato.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2012/10/approvata-la-legge-bavaglio-per-il-web.html
APPROVATA LA LEGGE BAVAGLIO PER IL WEB
ABBIAMO MENO DI 24 ORE
Ve lo ricordate il diritto di rettifica? Quella norma allucinante contenuta nel Ddl Intercettazioni che estendeva alla rete una serie di obblighi che avevano un senso se pensati nel 1948 per la carta stampata? Avevamo lavorato molto, io e voi, su questo blog, per scongiurarla. E ci eravamo riusciti, riuscendo a a far passare il nostro emendamento in Commissione Giustizia. Ecco l'ultimo l'annuncio che ne avevo dato. Poi il Ddl Intercettazioni si era arenato. Ma non si sono dati per vinti: il diritto di rettifica applicato al web 2.0 è stato ripresentato, grazie al caso Sallusti, ed è più feroce e inconcepibile di prima. E il Senato l'ha già approvato.
Abbiamo meno di 24 ore di tempo. E' la vendetta dei partiti contro il web che gli ha rotto il giochino. Per spiegarvi perché, faccio anch'io copia-incolla delle parole di Guido Scorza, una nostra vecchia conoscenza, riprese anche dal blog di Alessandro Gilioli che aggiunge carinamente gli indirizzi email dei responsabili.
Ma prima vi dico una cosa. Non solo io non rimuoverò un singolo bit da questo blog, ma annuncio anche la formazione di un'associazione che tutelerà tutti i blogger, compreso me stesso, dall'avanzata di questo medioevo di barbari dell'informazione.
LA VENDETTA DEI PARTITI SULLA RETE
Dal blog di Gilioli via il blog di Scorza sul Fatto.
«Tutte le “testate giornalistiche diffuse per via telematica” – definizione tanto ambigua da abbracciare l’intero universo dell’informazione online o nessuno dei prodotti editoriali telematici – saranno obbligate a procedere alla pubblicazione delle rettifiche ricevute da chi assuma di essere stato ingiustamente offeso o che i fatti narrati sul suo conto non siano veritieri.
In caso di mancata pubblicazione della rettifica entro quarantotto ore, si incapperà in una sanzione pecuniaria elevata fino a 25 mila euro ma, prima di allora, si correrà il rischio di essere ripetutamente trascinati in Tribunale ingolfando la giustizia e facendo lievitare i costi per difendere il proprio diritto a fare libera informazione.
Proprio mentre la Cassazione prova a mettere un punto all’annosa questione dell’applicabilità della vecchia legge sulla stampa all’informazione online, escludendola, il Senato, la riapre stabilendo esattamente il contrario: la legge scritta per stampati e manifesti murari si applica anche ad Internet.
Ce ne sarebbe abbastanza per definire anacronistica e liberticida la disposizione appena approvata dalla Commissione Giustizia del Senato ma non basta.
La portata censorea di questa norma è nulla rispetto a quella di un’altra disposizione contenuta nello stesso provvedimento appena licenziato dal Senato: l’art. 3, infatti, stabilisce che “fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge”.
E’ una delle disposizioni di legge più ambigue ed insidiose contro la Rete che abbia sin qui visto la luce perché è scritta male e può significare tutto o niente.
Una previsione inutile se la si leggesse nel senso che chiunque può chiedere ciò che vuole a chi vuole, senza, tuttavia, che il destinatario della richiesta sia tenuto ad accoglierla.
Una previsione liberticida se, invece – come appare verosimile – finirà con l’essere interpretata, specie da blogger e non addetti alle cose del diritto, nel senso che, a fronte della richiesta, sussiste un obbligo di rimozione.
In questo caso, infatti, assisteremo ad una progressiva cancellazione dell’informazione libera e scomoda online, giacché, pur di sottrarsi alle conseguenze della violazione della norma o, almeno, non trovarsi trascinati in tribunale, blogger, gestori di forum di discussione, piccoli editori e motori di ricerca, finiranno con l’assecondare ogni richiesta di rimozione.
Sarebbe la fine della Rete che conosciamo e la definitiva prevaricazione della voce del più forte sul più debole.
Esattamente il contrario di ciò di cui avremmo un disperato bisogno in un Paese come il nostro che vive, da anni, il problema della mancanza di informazione libera: una norma che punisca chiunque provi a censurare, imbavagliare o mettere a tacere un blogger o chiunque faccia informazione.
Domani il testo approda all’assemblea di Palazzo Madama per la discussione ed il voto definitivo: ci sono meno di 24 ore per salvare quell’informazione online che, ovunque nel mondo, sta dando prova di rappresentare la più efficace alleata di ogni società democratica contro i soprusi e le angherie di ogni regime palese od occulto».
Ringraziamo quindi tutta la Commissione, in particolare il senatore Filippo Berselli (PdL: berselli_f – chiocciola – posta.senato.it oppure on.filippo.berselli – chiocciola - studioberselli.com) e la senatrice Silvia Della Monica (Pd: dellamonica_s – chiocciola – posta.senato.it).
Sono ovviamente indirizzi mail pubblici, presenti nelle pagine ufficiali sul sito del Senato.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2012/10/approvata-la-legge-bavaglio-per-il-web.html
798ab615-6b1b-4eab-985f-6221e8c97b17
-Questo articolo veniva scritto il 28 ottobre, quindi ora, qualsiasi possibilità di fermare questa legge è svanita definitivamente.-
APPROVATA LA LEGGE BAVAGLIO PER IL WEB
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30/10/2012 04:40:43
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SPAGNA: TERZA MANIFESTAZIONE CONTRO LE AUSTERITA'
30 settembre 2012 ore 00:34 segnala
SPAGNA: TERZA MANIFESTAZIONE CONTRO LE AUSTERITA' IMPOSTE DAL GOVERNO
Gli indignados non scherzano, in migliaia in piazza contro l'austerità. La polizia transenna il parlamento
Sono tantissimi gli indignados scesi in piazza a Madrid oggi per contestare le misure di austerity del governo, nella terza manifestazione analoga in cinque giorni. I manifestanti hanno chiesto chiaramente le dimissioni del governo di Mariano Rajoy e lo scioglimento del parlamento. Migliaia anche gli agenti di polizia dispiegati per proteggere il parlamento.
La manifestazione è stata convocata dagli indignados del movimento 25-S, cioè del 25 settembre, data dalla prima delle tre manifestazioni. Migliaia in piazza anche a Lisbona, dove manifestazioni si ripetono in questi giorni contro le misure di austerità decise dal governo portoghese.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2012/09/spagna-terza-manifestazione-contro-le.html
Gli indignados non scherzano, in migliaia in piazza contro l'austerità. La polizia transenna il parlamento
Sono tantissimi gli indignados scesi in piazza a Madrid oggi per contestare le misure di austerity del governo, nella terza manifestazione analoga in cinque giorni. I manifestanti hanno chiesto chiaramente le dimissioni del governo di Mariano Rajoy e lo scioglimento del parlamento. Migliaia anche gli agenti di polizia dispiegati per proteggere il parlamento.
La manifestazione è stata convocata dagli indignados del movimento 25-S, cioè del 25 settembre, data dalla prima delle tre manifestazioni. Migliaia in piazza anche a Lisbona, dove manifestazioni si ripetono in questi giorni contro le misure di austerità decise dal governo portoghese.
Fonte:http://ruomoridalmondo.blogspot.it/2012/09/spagna-terza-manifestazione-contro-le.html
e062d9b6-de53-4d79-9135-da377051e091
SPAGNA: TERZA MANIFESTAZIONE CONTRO LE AUSTERITA' IMPOSTE DAL GOVERNO
Gli indignados non scherzano, in migliaia in piazza contro l'austerità. La polizia transenna il parlamento
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